legislazione

La legislazione nel pianeta "cani"

 

Le leggi sul benessere degli animali da affezione prescrivono norme e comportamenti che impegnano i proprietari di cani ad agire in modo corretto, pertanto è bene ricordare che:

 

Per tutelare l’incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani il Ministero della salute ha emanato un'ordinanza entrata in vigore il 23 marzo 2009. Riportiamo nel seguito alcuni i punti maggiormente significativi del provvedimento.

 

Leggi a tutela degli animali

Art.727 - Codice Penale
Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’ammenda da lire 2.000.000 a lire 10.000.000. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto dell’allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali o se causa la morte dell’animale. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine, la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno 12 mesi.

Art.638 – Codice Penale – "Uccisione o danneggiamento di animali altrui"
Chiunque senza necessità uccida o renda inservibili o comunque deteriori animali che appartengono ad altrui è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino ad 1 anno e con la multa fino a lire 600.000. La pena è della reclusione da 6 mesi a 4 anni e si procede di ufficio se il fatto è commesso su 3 o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini ed equini anche non raccolti in mandria.

Art.500 – Codice Penale – "Diffusione di malattia degli animali"
Chiunque cagiona la diffusione di una malattia ad animali pericolosa per il patrimonio zootecnico della Nazione è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, Se la diffusione avviene per colpa l’ammenda è fino a lire 4.000.000.

Art.70 – Pubblica Sicurezza – "Pubblici Spettacoli"
Sono vietati gli spettacoli o Trattenimenti Pubblici che possono turbare l’ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazi o sevizie di animali.

Art.129 – Pubblica Sicurezza – "Trattenimenti vietati"
Tra i trattenimenti vietati a termine dell’articolo 70 della legge sono : le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l’uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili. 

Microchip

La legge 281/91 prevede l'iscrizione obbligatoria dei cani all'anagrafe canina entro il terzo mese dalla nascita o entro i 30 giorni dall'acquisto. Il microchip non è altro che un dispositivo elettronico contenuto in una piccola capsula di dimensioni millimetriche che viene inserita sotto la cute nella parte sinistra del collo del cane.
Il chip contiene un codice numerico che può esser letto con appositi lettori ed ha lo scopo di identificare in modo univoco il cane consentendo così il riconoscimento dei cani smarriti o sottratti ai legittimi proprietari e prevenendone l’abbandono.

L'inserimento del microchip è una pratica semplice ed indolore per il cane, non ha controindicazioni di sorta e va inserito in tutti i cani indipendentemente dalla taglia.

 

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